REGOLAMENTO
REGIONALE DEL TESSERAMENTO
1.
L'iscrizione al Partito è il presupposto all'esercizio dei
diritti e dei doveri previsti dallo Statuto all'art. 2 comma 1, 2,
5, e 7.
2.
L'iscrizione è individuale. Al momento dell'iscrizione si
autorizza il trattamento dei dati personali secondo quanto previsto
dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in materia di
protezione dei dati personali.
3.
La quota d'iscrizione al Partito prevista per l'anno 2008-2009 è
di 15 euro. Alla
quota verrà tolto l'importo già versato nel momento del ritiro
del certificato di fondatore.
4.
Il dipartimento organizzazione del partito promuove ogni anno la
campagna di iscrizione assicurando adeguata pubblicità.
5.
Ogni persona in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto
nazionale può iscriversi presso il circolo territoriale secondo
quanto previsto dallo Statuto.
6.
Possono aderire ad un circolo territoriale coloro che risiedono o
lavorano nella porzione territoriale di competenza del circolo
stesso.
7.
Presso il coordinamento regionale è costituito un ufficio adesioni
composto dai coordinatori di circolo e la Sig.ra Carla MAIETTI. L'ufficio
adesioni redige l'anagrafe degli iscritti.
8.
L'iscrizione avviene presso la sede del circolo mediante la
sottoscrizione e il ritiro della tessera. Ogni circolo predispone un
calendario per l'iscrizione al partito assicurando adeguata e
preventiva pubblicità a
luogo e tempi di consegna. Responsabile è il coordinatore del
circolo. Presso ogni circolo e' costituito un ufficio adesioni
costituito dai coordinatori di circolo, che affianca il coordinatore
del circolo per queste funzioni e nella consegna delle tessere.
Allorquando, sulla base dello Statuto e del Codice etico, il
Coordinamento del circolo ritenga che non vi siano i presupposti per
il rilascio della tessera, è tenuto a comunicare all'ufficio
regionale le generalità e le motivazioni dell'avvenuto rifiuto,
contemporaneamente alla comunicazione mensile degli iscritti.
9.
Il ritiro della tessera può avvenire presso il circolo o l'ufficio
adesioni del coordinamento regionale, che immediatamente informerà
il Circolo dell'avvenuta iscrizione.
10.
L'ufficio adesioni di ogni coordinamento di circolo garantisce
l'applicazione del presente regolamento e cura la costituzione
dell'anagrafe degli iscritti acquisendo mensilmente l'elenco
aggiornato degli iscritti di ogni circolo, e trasmetterà agli uffici
regionale e nazionale l'andamento numerico del tesseramento. Al
termine di ogni anno l'ufficio adesioni di ogni coordinamento di
circolo trasmette all'ufficio adesioni regionale l'elenco degli
iscritti. In caso di convocazione del congresso nazionale, regionale
o di altro livello, si redige l'elenco degli iscritti aventi
diritto al voto secondo le norme dello Statuto e dei regolamenti per
la celebrazione dei congressi suddetti.
11.
L'anagrafe redatta dall'ufficio adesioni del coordinamento di
circolo è certificata dall'organismo regionale di garanzia che lo
ratifica con il voto della maggioranza dei 2/3 dei componenti.
L'anagrafe così certificata viene trasmessa all'ufficio adesioni
regionale e nazionale.
12.
L'ufficio nazionale adesioni procede alla verifica delle anagrafi
regionali. Ai
fini del calcolo della platea congressuale nazionale faranno parte
soltanto gli iscritti che nell'anagrafe sono stati inseriti con i
seguenti minimi requisiti: Nome, Cognome, data e luogo di
nascita, indirizzo di domicilio o residenza, numero
di telefono.
13.
In caso di accertati elementi di irregolarità, incompletezza o
anomalie dell'anagrafe il dipartimento nazionale
dell'organizzazione disporrà una verifica, e laddove lo si riterrà
necessario, provvederà alla nomina di commissari ad acta per la
redazione delle anagrafi delle
singole articolazioni territoriali del partito o di parti di esse.
14.
Per coloro che sono o sono stati degli eletti nelle istituzioni
presupposto al rilascio della tessera è l'avvenuto adempimento
degli obblighi di contribuzione al partito previsti dai regolamenti
finanziari dei diversi livelli. A
tal fine per il rilascio della tessera le persone che si trovano in
questa situazione devono richiedere il preventivo visto del
tesoriere.
15.
Non è consentito il rilascio della tessera a persone che siano
iscritte ad altri partiti politici o aderiscano a gruppi di altre
formazioni politiche all'interno di organi istituzionali elettivi,
ai sensi dell'art. 2 comma 8 dello Statuto.
Approvato
all'unanimità in data 30 settembre 2008
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