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Tesseramento: le regole
Scritto da comunicazione   
Thursday 02 October 2008

  REGOLAMENTO REGIONALE DEL TESSERAMENTO

1. L'iscrizione al Partito è il presupposto all'esercizio dei diritti e dei doveri previsti dallo Statuto all'art. 2 comma 1, 2, 5, e 7.

2. L'iscrizione è individuale. Al momento dell'iscrizione si autorizza il trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali.

3. La quota d'iscrizione al Partito prevista per l'anno 2008-2009 è di 15 euro. Alla quota verrà tolto l'importo già versato nel momento del ritiro del certificato di fondatore.

4. Il dipartimento organizzazione del partito promuove ogni anno la campagna di iscrizione assicurando adeguata pubblicità.

5. Ogni persona in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto nazionale può iscriversi presso il circolo territoriale secondo quanto previsto dallo Statuto.

6. Possono aderire ad un circolo territoriale coloro che risiedono o lavorano nella porzione territoriale di competenza del circolo stesso.

7. Presso il coordinamento regionale è costituito un ufficio adesioni composto dai coordinatori di circolo e la Sig.ra Carla MAIETTI. L'ufficio adesioni redige l'anagrafe degli iscritti.

8. L'iscrizione avviene presso la sede del circolo mediante la sottoscrizione e il ritiro della tessera. Ogni circolo predispone un calendario per l'iscrizione al partito assicurando adeguata e preventiva pubblicità a luogo e tempi di consegna. Responsabile è il coordinatore del circolo. Presso ogni circolo e' costituito un ufficio adesioni costituito dai coordinatori di circolo, che affianca il coordinatore del circolo per queste funzioni e nella consegna delle tessere. Allorquando, sulla base dello Statuto e del Codice etico, il Coordinamento del circolo ritenga che non vi siano i presupposti per il rilascio della tessera, è tenuto a comunicare all'ufficio regionale le generalità e le motivazioni dell'avvenuto rifiuto, contemporaneamente alla comunicazione mensile degli iscritti.

9. Il ritiro della tessera può avvenire presso il circolo o l'ufficio adesioni del coordinamento regionale, che immediatamente informerà il Circolo dell'avvenuta iscrizione.

10. L'ufficio adesioni di ogni coordinamento di circolo garantisce l'applicazione del presente regolamento e cura la costituzione dell'anagrafe degli iscritti acquisendo mensilmente l'elenco aggiornato degli iscritti di ogni circolo, e trasmetterà agli uffici regionale e nazionale l'andamento numerico del tesseramento. Al termine di ogni anno l'ufficio adesioni di ogni coordinamento di circolo trasmette all'ufficio adesioni regionale l'elenco degli iscritti. In caso di convocazione del congresso nazionale, regionale o di altro livello, si redige l'elenco degli iscritti aventi diritto al voto secondo le norme dello Statuto e dei regolamenti per la celebrazione dei congressi suddetti.

11. L'anagrafe redatta dall'ufficio adesioni del coordinamento di circolo è certificata dall'organismo regionale di garanzia che lo ratifica con il voto della maggioranza dei 2/3 dei componenti. L'anagrafe così certificata viene trasmessa all'ufficio adesioni regionale e nazionale.

12. L'ufficio nazionale adesioni procede alla verifica delle anagrafi regionali. Ai fini del calcolo della platea congressuale nazionale faranno parte soltanto gli iscritti che nell'anagrafe sono stati inseriti con i seguenti minimi requisiti: Nome, Cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di domicilio o residenza, numero di telefono.

13. In caso di accertati elementi di irregolarità, incompletezza o anomalie dell'anagrafe il dipartimento nazionale dell'organizzazione disporrà una verifica, e laddove lo si riterrà necessario, provvederà alla nomina di commissari ad acta per la redazione delle anagrafi delle singole articolazioni territoriali del partito o di parti di esse.

14. Per coloro che sono o sono stati degli eletti nelle istituzioni presupposto al rilascio della tessera è l'avvenuto adempimento degli obblighi di contribuzione al partito previsti dai regolamenti finanziari dei diversi livelli. A tal fine per il rilascio della tessera le persone che si trovano in questa situazione devono richiedere il preventivo visto del tesoriere.

15. Non è consentito il rilascio della tessera a persone che siano iscritte ad altri partiti politici o aderiscano a gruppi di altre formazioni politiche all'interno di organi istituzionali elettivi, ai sensi dell'art. 2 comma 8 dello Statuto.

  Approvato all'unanimità in data 30 settembre 2008

Ultimo aggiornamento ( Thursday 02 October 2008 )
 
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